sabato 28 ottobre 2017

"Più facile pignorare i conti". Il governo fa godere le banche. Ecco la nuova legge-vergogna.

Non bastava concedere ad Equitalia la possibilità di ficcare il naso nei nostri conti correnti o regalare alle banche la possibilità di prelevare i soldi dopo qualche rata non pagata di mutuo, senza passare dal giudice. Per il governo i risparmi degli italiani sono ancora troppo al sicuro. E gli istituti di credito, che, poverini, devono liberarsi di 200 miliardi di sofferenze faticano ancora eccessivamente per recuperare i loro crediti.
Così, tanto per mettere un altro po' all' angolo i cittadini, da Palazzo Chigi hanno pensato di riesumare nell' ultima versione della legge di bilancio una norma che era stata opportunamente depennate nelle prime bozze. La sostanza è che sarà più facile per le banche vincolare le somme pignorate sui conti corrente del debitore su cui siano accreditati stipendi, pensioni o assegni di licenziamento.
Le modifiche al codice di procedura civile, prevedono che, quando l' accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o altro ha luogo prima della data del pignoramento, può essere pignorato il saldo del conto corrente per l' importo eccedente il triplo dell' assegno sociale. La norma, viene spiegato, punta a risolvere eventuali contenziosi tra le banche e i clienti semplificando le procedure. In altre parole, si abolisce il divieto del creditore di pignorare non già i beni attualmente nella disponibilità del debitore, ma quelli che ancora non si trovano in suo possesso.
«Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza - si legge nel testo della legge di bilancio - il saldo del conto può essere pignorato per l' importo eccedente il triplo dell' assegno sociale; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati».
di Sandro Iacometti

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