venerdì 25 marzo 2016

CLAMOROSO! Assolto imprenditore in crisi: pagò operai ma non le tasse. Il giudice: "Ingiusto condannarlo"

Una situazione particolare, con difficoltà reali e una somma talmente alta che non sarebbe mai riuscito a versare. L'imprenditore si era definito in aula "con le spalle al muro" e il giudice gli ha dato ragione. Perché quando il reato è "stato commesso in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere umanamente inesigibile la condotta", una condanna "sarebbe percepita" dall'imputato "e dai consociati quale somma ingiustizia, e risulterebbe inevitabilmente una pena 'illegittima'". Con queste motivazioni il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini ha assolto l'imprenditore tessile in crisi dall'accusa di aver omesso di versare ritenute per oltre 730mila euro.

Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate sul sito specializzato 'penalecontemporaneo.it', il giudice, dopo aver fatto riferimento al "recente orientamento giurisprudenziale che riconosce alla 'crisi di liquidità' un valore esimente riconducibile all'assenza di dolo" nell'evasione fiscale, fa un passo avanti. E parla di "assenza di colpevolezza dell'imputato, intesa come inesigibilità" del versamento delle imposte da quell'imprenditore che, tra le altre cose, malgrado la crisi decise di pagare i suoi "155 lavoratori".

Per il giudice della terza sezione penale, che ha assolto l'imprenditore lo scorso 15 dicembre (il pm aveva chiesto 4 mesi di reclusione), "l'imputato - come si legge nelle motivazioni da poco depositate - non si trovava, al momento della scadenza per il versamento delle ritenute, in una totale e assoluta impossibilità di adempiere", ma "la sua scelta" di non versare il dovuto "fu dettata dalle contingenze della situazione concreta". L'imprenditore, infatti, decise, tra l'altro, di "destinare tutte le proprie risorse economiche" ad altre esigenze aziendali, tra cui "l'adeguamento dell'impianto di depurazione richiestogli dalla amministrazione regionale, al fine di impedire la chiusura dell'azienda", il "pagamento delle retribuzioni dei 155 lavoratori impiegati nell'azienda, senza fare ricorso a misure assistenziali a carico dello Stato".

Destinate le risorse "a tali apprezzabili scopi" per un totale di oltre 6,5 milioni di euro, spiega ancora il giudice, l'imprenditore "si trovò  impossibilitato ad adempiere puntualmente al versamento delle ritenute certificate relative all'anno d'imposta 2010". Per il giudice, tuttavia, che richiama una serie di norme costituzionali tra cui anche il principio "di dignità dell'uomo", il "canone dell'esigibilità" deve fungere "da importante misuratore della legittimità dell'inflizione di una pena ad una persona nel caso concreto". E questa "regola generale", poi, impone "al giudice di accertare che la condotta dell'agente, oltre che sorretta da dolo (o colpa, a seconda dei casi), sia riprovevole, ossia meritevole di biasimo da parte dell'ordinamento".
La situazione in cui si trovava l'imprenditore, si legge ancora nelle motivazioni, "obbliga a concludere che il fatto (ossia l'evasione fiscale provata, ndr) non costituisce reato in quanto non rimproverabile all'imputato, risultato pertanto non colpevole".

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